1. Per le Assemblee Provinciali o similari, Regionali e Nazionale la rilevazione dei Soci per determinare il numero dei Delegati è fatta alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Ogni Assemblea al proprio livello può modificare i rapporti di rappresentanza per la successiva convocazione.
2. Ogni Struttura, qualunque sia la sua consistenza numerica, deve essere rappresentata da almeno un Delegato.
3. I componenti in carica del Consiglio Direttivo, il Revisore o i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, l’Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea con facoltà di parola, ma non di voto se non Delegati.
4. I delegati mantengono il loro incarico fino alla nomina dei Delegati dell’Assemblea elettiva successiva. All’atto della nomina è possibile prevedere 1 supplente ogni 5 Delegati, con un minimo di 1 supplente.
5. L’ammissione ad ogni Assemblea Provinciale o similare, Regionale e Nazionale è subordinata alla presentazione da parte della Struttura inferiore di:
– verbale di Assemblea dell’anno in corso;
– relazione sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo nell’ultimo anno;
– relazione sull’esecuzione del programma quadriennale (ad eccezione dei Gruppi Comunali o similari);
– bilancio consuntivo dell’ultimo anno di attività, accompagnato dalla relazione dell’Amministratore e dalla relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti se previsti;
– bilancio preventivo dell’anno in corso;
– pagamento della quota associativa annuale con riferimento, per la quota da versare, agli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente e delle eventuali quote pregresse.
Tutti i documenti devono essere firmati e sottoscritti dal legale Rappresentante.
L’esame della documentazione è di competenza della Giunta di Presidenza per la successiva trasmissione con le proprie osservazioni alla Commissione Verifica Poteri.
6. L’Assemblea elegge fra i non candidati:
– il Presidente;
– uno o più Vice Presidenti;
– uno o più Segretari;
– uno o più Questori di sala (se necessari);
– tre o più membri per la Commissione Elettorale;
– tre o più membri per la Commissione Verifica Poteri dell’Assemblea successiva.
7. Se la Commissione Verifica Poteri non è stata nominata nella precedente Assemblea o non è composta da almeno tre componenti, la Giunta di Presidenza preaccredita i delegati in base alla verifica della documentazione presentata. Questi delegati preaccreditati nominano la Commissione Verifica Poteri che assumerà i compiti previsti dall’art 7 comma 9 del Regolamento.
8. La Commissione Verifica Poteri, non appena insediata, elegge il proprio Presidente che riferirà all’Assemblea sui lavori compiuti.
9. La Commissione Verifica Poteri:
a. accredita il Delegato previa verifica, attraverso l’esame della documentazione già controllata dalla Giunta di Presidenza (art. 7 comma 5), ove prevista, della regolarità della Assemblea della Struttura di appartenenza e dopo l’accertamento della identità, anche avvalendosi, per quest’ultima, della dichiarazione scritta del Capo Delegazione che garantisca l’identità del proprio Delegato;
b. con la collaborazione della Segreteria accerta – sulla scorta dei documenti associativi o con propria inchiesta – la regolarità e la idoneità di ogni singolo Candidato ad essere eletto;
c. conferisce i documenti legittimatori di Delegato all’Assemblea.
10. Contro le decisioni della Commissione Verifica Poteri è ammesso ricorso alla Presidenza la quale, in via prioritaria, ragguaglierà l’Assemblea demandando a questa la decisione che è presa a maggioranza, previo un solo intervento a favore e uno contrario.
11. La Commissione Verifica Poteri esaurisce il suo compito con la rimessa del verbale al Presidente dell’Assemblea.
12. I Questori di sala hanno il compito di contare i voti espressi in modo palese e per l’espletamento dei lavori assembleari.
13. La Commissione elettorale provvede alle operazioni di voto.
14. Le elezioni alle cariche associative avvengono con voto segreto salvo che l’Assemblea decida all’unanimità per il voto palese.
15. L’Assemblea delibera validamente con la maggioranza assoluta dei votanti, ove non diversamente previsto, e per voto palese, salvo che la stessa Assemblea disponga per il voto segreto come previsto per argomenti riguardanti operazioni elettorali o questioni personali.
16. Proclamati gli eletti, il Presidente dell’Assemblea li convoca entro quindici giorni per l’insediamento. In questa riunione si verbalizzerà l’accettazione della carica sociale.
17. Il verbale dell’Assemblea, anche nell’ipotesi di registrazione integrale, è redatto dai Segretari, sottoscritto dal Presidente e dai Segretari, inserito nel Libro dei verbali assembleari ed inviato al Consiglio Direttivo della Struttura superiore entro quindici giorni dalla data di svolgimento.
18. La Commissione elettorale deve consegnare tutti i documenti relativi alle operazioni di voto alla segreteria competente.